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FRINGE BENEFITS - NOVITÀ PER I GENITORI CON FIGLI A CARICO

In ragione del perdurare delle difficoltà legate all’incremento dei prezzi, l’art. 40 del DL 48/2023, è intervenuto nuovamente sulle agevolazioni in materia di reddito di lavoro dipendente.
Famiglia per i fringe benefits
Hai diritto ai fringe benefits? Chiamaci e vediamolo insieme

In particolare, con tale norma, il legislatore ha previsto un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit, esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo d’imposta 2023.


FRINGE BENEFITS - CHI NE HA DIRITTO






AMBITO OGGETTIVO

Rientrano tra i fringe benefit soggetti alla soglia di non imponibilità di 3.000 euro:

• il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché

• le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento

delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La detassazione dei suddetti fringe benefit vale sia ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF che in relazione all’imposta sostitutiva nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

La detassazione opera anche nell’eventualità in cui i fringe benefit siano fruiti, per scelta del

lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023, riferite a consumi di competenza del 2022, che hanno già beneficiato della soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022, non possono essere considerate ai fini dell’agevolazione per il 2023.


AMBITO SOGGETTIVO

Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione è rivolta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico, ossia con figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro (ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni). Il superamento o meno del limite di reddito va verificato alla data del 31 dicembre 2023.


Nella circ. n. 23/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora entrambi in genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’agevolazione è riconosciuta in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico.

Inoltre, nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta in ogni caso in misura piena a ciascun genitore, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi. A tal proposito, occorre tuttavia segnalare che, per le utenze domestiche, non è possibile fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.





ADEMPIMENTI

La soglia di esenzione a 3.000 euro si applica a condizione il lavoratore dipendente fornisca al datore di lavoro una dichiarazione ai sensi dell’art. 40 comma 3 del DL 48/2023, con la quale dichiara di avere diritto all’applicazione del suddetto limite e con l’indicazione del codice fiscale dei figli a carico.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, l’agevolazione non sarà applicabile.

Inoltre, per dare applicazione alla norma, i datori di lavoro dovranno dare preventiva informativa alle RSU, laddove presenti.


Con riferimento invece al rimborso delle utenze, valgono le disposizioni fornite per l’esercizio 2022, di cui si fornisce uno schema riepilogativo.


TIPOLOGIA DI IMMOBILI

Immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai

suoi familiari (ex all’art. 12 del TUIR), a prescindere che negli stessi abbiano o meno

stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano

effettivamente le relative spese.

È possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico anche qualora

queste siano intestate:

- al condominio e che vengono ripartite fra i condomini:

- al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia

prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del

lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari;


DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA

Il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare:

- la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite

di cui all’articolo 51, nel rispetto della normativa della privacy;

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di

essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze

domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e

intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e le modalità di

pagamento).


TASSAZIONE INTEGRALE SOPRA I 3.000 EURO

Nell’ipotesi in cui il valore dei beni e dei servizi forniti e/o delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze risulti superiore al limite di 3.000 euro, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore dipendente.

A tal proposito è importante ricordare che l’art. 51 comma 1 del TUIR, considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargatI.




COMPATIBILITÀ CON IL BUONO BENZINA 2023

Per l’anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.

Il regime con cui è stato previsto l’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante appena descritto. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia

elettrica e del gas naturale.

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