DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA - NON PERDERE IL DIRITTO!
- Avvocato Roberto Catalano
- 5 mag 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 28 nov 2023

Il c.d. “Decreto PNRR 3”, recentemente convertito in legge, estende anche alla composizione negoziata della crisi d’impresa la possibilità per il cedente / prestatore che ha raggiunto con l’acquirente / committente un accordo, con riduzione o stralcio dei relativi crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA.
DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA - APPROFONDIMENTI Pertanto la composizione negoziata si aggiunge alle altre procedure per le quali entro un certo termine è possibile emettere una nota di variazione per sola Iva in relazione ai crediti non incassati. Per evitare la perdita del diritto alla detrazione il termine ultimo per l‘emissione della nota di variazione corrisponde con il termine di presentazione del mod. IVA relativo all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione (così, ad esempio, nel caso di un accordo di composizione negoziale stipulato nel mese di aprile 2023, la nota di variazione va emessa entro il termine di presentazione del mod. IVA 2024 relativo al 2023, ossia entro il 30.4.2024).
Si riporta nell'elenco che segue, il momento in cui si intendono verificati presupposti per poter emettere la nota di variazione ai fini IVA, in relazione alle diverse tipologie di procedure.
DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA - IN QUALI CASI Procedura Decorrenza per emissione
Fallimento / liquidazione giudiziale - Data sentenza dichiarativa
Concordato preventivo - Data Decreto di ammissione alla procedura
Liquidazione coatta amministrativa -Data provvedimento che ordina la liquidazione Amministrazione straordinaria grandi imprese- Data Decreto che dispone la procedura
Accordo ristrutturazione debiti -Data Decreto di omologa dell’accordo Piano attestato di risanamento Data pubblicazione nel Registro Imprese del piano
Composizione negoziata della crisi d’impresa Data pubblicazione nel registro delle imprese.
DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA - IN CASO DI NECESSITÀ
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